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ART.1 E' costituita una associazione scientifica sotto la denominazione di "Società italiana di diagnostica vascolare - (ITALIAN SOCIETY FOR VASCULAR INVESTIGATION) in sigla G.I.U.V.", senza scopo di lucro regolata a norma dell'art.36 e segg. del codice civile, nonchè del presente Statuto. ART.2 Scopo dell'associazione è quello di riunire coloro che si dedicano allo studio ed alla applicazione degli ultrasuoni e della diagnostica strumentale nell'ambito della fisiologia e malattie del sistema vascolare sia dal punto di vista medico (sperimentale e clinico) che tecnico, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi scientifici e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita medica, umana e civile. L'associazione per il raggiungimento del suo fine primario, promuove i progetti di sviluppo dell'ultrasonologia vascolare e della diagnostica strumentale vascolare, facilita i rapporti fra i cultori di questa materia; stabilisce relazioni con associazioni scientifiche italiane, straniere e internazionali, cui puo affiliarsi; difende il prestigio e gli interessi dei suoi soci anche sul piano sindacale, intendendo sviluppare la condizione culturale, teorica e pratica, di coloro che operano nell'ambito della diagnostica della patologia vascolare. Utilizza, sempre nell'ottica dello scopo dell'associazione, convegni, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, e ogni altra operazione inerente a favorire la divulgazione e comunicazione all'interno dei suoi associati. E' escluso ogni fine di lucro. ART.3 La sede legale dell'associazione è situata in Bologna presso la Divisione di Angiologia, Ospedale Malpighi, Via Massarenti n.9 e una sede amministrativa in Roma presso lo Studio Cornelli in Viale Giuseppe Mazzini n.140. ART.4 I soci sono distinti in soci effettivi, soci onorari e soci corrispondenti stranieri. Soci effettivi: possono essere cittadini italiani che svolgono nel campo medico e/o tecnico una documentata attività continuativa concentrata allo studio e/o alla applicazione degli ultrasuoni e della diagnostica vascolare non invasiva nell'ambito della fisiologia e delle malattie del sistema vascolare. Essi possono essere medici, biologi, fisici, ingegneri e cultori di diagnostica strumentale vascolare. Possono ricevere altresì la stessa nomina enti o società che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, operino in campi di attività complementari. La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo a suo giudizio insindacabile su domanda, corredata possibilmente da titoli, presentata dall'aspirante su proposta di due soci effettivi. L'avvenuta accettazione verrà comunicata tempestivamente dal Segretario all'aspirante. La regolare iscrizione nel libro dei soci sarà effettuata al momento dell'effettivo versamento della quota sociale da parte dell'aspirante, che comunque dovrà avvenire entro e non oltre un mese da tale comunicazione. Soci onorari: possono essere cultori di ultrasonologia e di diagnostica vascolare, italiani o stranieri particolarmente distintisi per prestigio e/o contributi scientifici. La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, su proposta di due soci effettivi ed è subordinata all'accettazione del candidato. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Soci corrispondenti stranieri: possono essere gli stranieri che si occupano di diagnostica vascolare. La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di due soci effettivi o direttamente dall'Assemblea all'unanimità ed è subordinata all'accettazione del candidato. ART.5 I soci effettivi pagano la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Per socio effettivo si intende il socio in regola con la quota sociale dell'anno in corso. I soci onorari ed i soci corrispondenti non pagano la quota sociale. Le quote sociali debbono essere pagate anticipatamente. Il socio che sarà in ritardo di un anno solare con il pagamento della quota sociale sarà considerato dimissionario di diritto. ART.6 Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea generale dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Probiviri; d) i Revisori dei Conti. ART.7 L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e trasparente gestione dell'Associazione. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale di cui all'art.5. Ogni socio ha diritto ad un voto e può con regolare delega farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio che comunque non puo essere investito che di una sola delega. Il diritto di voto può essere espresso per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non puo essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. ART.8 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione dei Congressi o Corsi indetti dall'associazione e, tranne che per la prima riunione, mediante avviso spedito dal Segretario a ciascuno dei soci nel domicilio notificato all'associazione, almeno un mese prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'indicazione dettagliata dell'Ordine del Giorno. Perchè l'Assemblea sia valida deve prendervi parte almeno la metà più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa: a) nomina fra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo; b) stabilisce l'ammontare della quota sociale; c) approva e respinge la relazione sull'attività della società e del rendiconto finanziario, previa opportuna discussione; d) propone la data ed il luogo dei Congressi e dei Corsi ed i temi di relazioni che verranno poi fissati dal Consiglio Direttivo in armonia con i programmi delle altre società; al riguardo, i soci potranno far giungere per iscritto i loro suggerimenti; e) affida al Consiglio Direttivo particolari e specifiche mansioni o decisioni. Per le voci di cui ai commi a), b), c), e), è sufficiente la maggioranza semplice. Per la voce di cui al comma a) l'Assemblea deve deliberare per votazioni segrete; per le voci di cui ai commi b) c) e), le deliberazioni sono prese per voto palese a meno che la votazione segreta non sia richiesta da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. ART.9 L'Assemblea Straordinaria convocata e costituita con le stesse modalità di quella ordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza compresa l'eventuale scioglimento dell'associazione. Essa delibera per votazione a maggioranza assoluta dei soci effettivi presenti e sempre con la presenza di almeno 1/3 degli associati effettivi. Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto per l'Assemblea ordinaria. ART.10 Oltre che per obbligo o iniziativa del Consiglio Direttivo, i soci effettivi possono essere convocati in Assemblea ordinaria o straordinaria quando almeno un terzo di essi ne presenti richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. ART.11 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica un triennio. Esso è formato da un Presidente, un Vice-Presidente e da sette Consiglieri fra cui il Segretario. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere rieletti che per un mandato successivo e in misura non superiore ai 5/9 del Consiglio Direttivo in carica. I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea; successivamente essi nominano il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. La rieleggibilità è riacquisita dopo tre anni di assenza da ogni carica consiliare. ART.12 Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria secondo la modalità indicata agli artt. 8 e 9, dirige l'attività dell'associazione secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea. Nel caso che per motivi contigenti debbano essere prese decisioni di competenza dell'Assemblea ordinaria, ma non vi sia il tempo di convocare o di interpellare singolarmente i soci effettivi, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere di propria iniziativa, ma i singoli soci effettivi dovranno essere informati, entro un mese, delle decisioni prese. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di 2/3 dei presenti con calcolo in difetto. ART.13 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o per suo incarico dal Segretario, mediante invito spedito almeno venti giorni prima dell'adunanza (salvi i casi d'urgenza) e contenente l'Ordine del Giorno. Esso deve essere convocato entro trenta giorni quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario, che dovrà essere approvato nella seduta successiva. ART.14 Il presidente presiede all'Assemblea, in sua assenza presiede il Vice-Presidente. Al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente spettano la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonchè la firma sociale. ART.15 Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo ed i singoli soci e, secondo l'indicazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con associazioni scientifiche italiane, straniere, internazionali. Egli ha l'obbligo di tenere aggiornati il libro dei verbali sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo ed alla firma del Presidente, avendo ogni singolo socio la possibilità di prenderne visione in qualsiasi momento. Egli puo rivestire anche la carica di Tesoriere. ART.16 Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, preferibilmente il Segretario, che può anche non appartenere all'associazione e che, in questo caso, dura in carica per un anno, rinnovabile. Il Tesoriere risponde direttamente al Presidente o, in sua assenza, al Vice-Presidente. Ogni anno è tenuto a sottoporre un rendiconto della tesoreria ai Revisori dei Conti. Egli cura la riscossione della quota sociale e l'amministrazione dei fondi dell'associazione. Provvede ad effettuare i pagamenti secondo la necessità dell'associazione redigendo un rendiconto semestrale al Presidente. In qualità di Tesoriere egli sovraintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'associazione compiendo, in esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo ed alle indicazioni del Presidente, tutti gli atti per la gestione amministrativa, ivi compresa l'apertura dei conti correnti bancari e/o postali su cui ha il potere di firma per la durata del suo mandato. Il rendiconto economico e finanziario particolareggiato deve essere presentato annualmente all'Assemblea Ordinaria per la ratifica definitiva. Esso deve essere messo a disposizione degli associati per poter essere consultato, entro i 15 giorni precedenti la seduta. ART.17 Il Collegio dei Probiviri composto da tre soci nominati dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo dirime le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'associazione. In quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse in Assemblea, presenti i Probiviri. Il Collegio viene convocato dal Presidente, dopo che questi ha consultato il Consiglio Direttivo e ne ha ottenuto il consenso. ART.18 I Revisori dei Conti sono composti da due soci nominati dall'Assemblea generale e durano in carica per un triennio. Essi hanno il compito di vigilare sulla tesoreria dell'associazione e di sottoscrivere il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria. ART.19 Almeno una volta ogni anno il Consiglio Direttivo promuove una riunione scientifica ogni tre anni un Congresso scientifico nel luogo e con le modalità che, sentito il parere dell'Assemblea o di singoli soci effettivi, saranno stabilite da Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo di sua iniziativa od in seguito a proposta scritta presentata da almeno un terzo dei soci effettivi potrà indire riunioni scientifiche straordinarie in Italia ed in altri Paesi, convocando tutti i soci ed invitando cultori eminenti della materia, anche se non appartenenti all'associazione. Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione, fissa le quote sociali che devono essere approvate dall'Assemblea dei soci, decide sulla destinazione dei fondi formate dalle quote sociali e dalle eventuali donazioni e sussidi provenienti da istituzioni pubbliche, industrie, privati, ecc; tali fondi dovranno essere destinati al potenziamento degli studi e della ricerca nel campo dell'ultrasonologia e della diagnostica strumentale vascolare attraverso l'istituzione di un centro bibliografico, di premi scientifici, di borse di studio, di soggiorni di apprendimento all'estero, ecc. Infine, il Consiglio Direttivo può avanzare richiesta di affiliazione e consociazione della Società con associazioni italiane, straniere o internazionali che si interessano di diagnostica e/o di patologia vascolare e comunque sempre in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART.20 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662. ART.21 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. ART.22 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme di legge. REGOLAMENTO ELETTORALE ART.23 Possono intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i soci iscritti almeno tre mesi prima del giorno fissato per l'Assemblea (tranne per la prima Assemblea) che abbiano provveduto al pagamento di tutte le quote associative dell'anno in corso e di eventuali anni precedenti. ART.24 L'Assemblea nomina la Commissione Elettorale composta da tre soci che eleggono nel proprio ambito il Presidente del seggio. ART.25 Il socio puo farsi rappresentare nelle elezioni con delega su carta intestata. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere conservata dall'associazione presso il Segretario. La rappresentanza puo essere conferita per singole sedute elettorali. Ogni socio puo avere una sola delega. ART.26 Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto. Ogni socio con diritto di voto ricevera una scheda per se ed eventualmente una per il rappresentato. Sulla scheda (o schede) dovranno essere espresse le scelte di voto indicando un massimo di nove nominativi per il Consiglio Direttivo e di tre per il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti. I voti dovranno essere espressi sempre con cognome e nome od altra indicazione di riconoscimento del socio votato. Dopo l'espressione del voto le schede dovranno essere depositate nell'urna posta dinanzi alla presidenza del seggio. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni elettorali. ART.27 Delle operazioni elettorali dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente del seggio elettorale e dagli altri componenti della Commissione elettorale. ART.28 Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai soci, il cui dissenso risulti dal verbale, nel termine di un mese dalla data delle operazioni, dinanzi al Collegio dei Probiviri che deciderà entro lo stesso termine. F.ti: NUZZACI GIUSEPPE - VINCENZO FERRARA NOTAIO. |